La riforma della normativa sul Condominio introdotta con la Legge 220 del 2012 entrata in vigore il 18.06.2013 ha introdotto la discussa norma che stabilisce che “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo l’escussione degli altri condomini”. Nonostante ciò, la disciplina risultava, sino ad oggi, disapplicata e sempre più spesso si leggeva di fornitori del Condominio che “staccavano” il servizio fornito a causa di ritardi nei pagamenti. In questo modo però, viene travisata la disciplina di legge che prevede proprio la tutela primaria dei condomini “virtuosi”, cioè in regola con i pagamenti, che si vedono così “staccare” i servizi essenziali (acqua, luce, gas) a causa della morosità di alcuni condomini – o addirittura di uno solo.
Una norma, insomma, che esiste ma spesso non è conosciuta e porta i condomini a subire con rassegnazione le conseguenze delle morosità altrui. A Genova, però, c’è già stato un primo caso che segna finalmente un’inversione di tendenza: un condominio, rivolgendosi allo studio legale Boeri e Cesareo, è riuscito a vincere il ricorso.
Per questo l’associazione Assoutenti sta avviando una campagna di informazione e, con la collaborazione dei propri legali, vuole mettere i consumatori nelle condizioni di poter richiedere l’applicazione dei diritti previsti dalla legge e fare in modo che quella prima vittoria non resti un caso isolato.
IL CASO: A GENOVA IL CONDOMINIO CHIEDE L’APPLICAZIONE DELLA NORMA E VINCE IL RICORSO
Una simile fattispecie, è accaduta ad un Condominio genovese che si è visto pignorare il conto corrente dal fornitore di gas ed in conseguenza di ciò è rimasto nella completa impossibilità di provvedere a qualsiasi tipo di pagamento, incluse le altre utenze. Contro questo pignoramento il Condominio, assistito dallo Studio Legale Boeri e Cesareo di Genova, ha fatto ricorso al Giudice dell’Esecuzione proprio invocando la violazione della norma introdotta con la Riforma, ottenendo il pieno accoglimento delle proprie ragioni. Infatti, la società fornitrice di gas aveva proceduto all’esecuzione forzata del proprio credito sul conto condominiale senza preventivamente cercare di soddisfarsi nei confronti del condomino moroso e ciò sebbene l’inadempienza di costui fosse conosciuta dalla società creditrice.
Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Genova con l’ordinanza del 22 Dicembre 2014 ha accolto il ricorso in opposizione al pignoramento del conto corrente condominiale richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con la sentenza SS.UU. n. 9148/2008, aveva già prima della Riforma, stabilito il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali nei confronti dei creditori i quali, una volta conseguita nel processo la condanna dell’amministratore, quale rappresentante dei condomini, possono “procedere all’esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno”. Sostiene il Tribunale di Genova: “Va osservato che la riforma della legge sul condominio ha novellato l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che ora prevede al secondo comma “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini” e, al primo comma, “..l’amministratore.. è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. Tale chiaro principio non può essere disatteso”. Pertanto, secondo il Tribunale il recupero dei crediti è possibile anche nei confronti del condominio inclusi anche i condomini che hanno già pagato il dovuto, “ma previa escussione dei condomini morosi, in ragione delle rispettive quote, ed in caso di infruttuosità della stessa”.
Tale recentissima decisione ha quindi sospeso la procedura esecutiva sul conto condominiale ed ha anche condannato il creditore al rimborso delle spese legali nei confronti del Condominio.