Nuova sanzione dell’Antitrust alla società di telecomunicazioni H3G. Questa volta l’Autorità garante per la concorrenza del mercato, ha preso in esame le le modifiche dei piani tariffari attuate dalla H3G a partire dal dicembre del 2007. L’azienda aveva informato con un sms i propri clienti dell’esistenza di tali variazioni e della possibilità di recedere dal contratto entro 30 giorni.
In pratica le nuove condizioni contrattuali, disponibili sul sito internet dell’azienda, prevedono che H3G possa applicare tariffe meno vantaggiose in caso di superamento di uno dei seguenti parametri di traffico:
– il traffico (voce o sms) mensile complessivo verso un singolo operatore, non H3G, deve essere inferiore al 60% del traffico totale uscente
– il totale dei minuti di chiamate ricevute nel mese deve essere superiore al 10% dei minuti totali di chiamate effettuate nel mese
– il volume complessivo di traffico mensile verso il complesso degli operatori non H3G deve essere inferiore all’80% del traffico totale uscente
– il traffico mensile complessivo effettuato e/o ricevuto in roaming nazionale deve essere inferiore al 70% del traffico totale uscente e/o entrante.
Secondo l’Antitrust per l’utente è impossibile controllare in maniera efficace l’andamento dei consumi e il superamento delle soglie. Solo per fare un esempio: non è possibile riconoscere dal numero telefonico gli utenti diversi da H3G, perché il numero telefonico rimane lo stesso anche quando si migra da un operatore all’altro. Inoltre, per quanto riguarda il secondo punto (il totale dei minuti di chiamate ricevute nel mese deve essere superiore al 10% dei minuti totali di chiamate effettuate nel mese) “la formulazione della soglia – scrive l’Antitrust nel provvedimento – è in larga parte indipendente dal traffico direttamente generato dal cliente H3G e include elementi (il numero e la durata delle chiamate ricevute) evidentemente non soggetti al controllo del consumatore”.
Le sole informazioni cui può accedere il consumatore sono quelle disponibili sul sito della società che però – spiega l’Accm – sono consultabili solo successivamente alla fruizione del servizio e ” la natura aggregata dei dati di traffico forniti non consente comunque al consumatore di verificare quali specifiche condizioni d’uso non siano state eventualmente rispettate”.
Per queste ragioni l’l’Agcm ha applicato una sanzione di 150.000 euro, tenendo conto anche di precedenti violazioni del codice del consumo da parte della H3G per la scarsa chiarezza dei piani tariffari, già sanzionate dall’Antitrust a fine agosto 2010 (50 mila euro) e a novembre (320 mila euro). Per leggere integralmente l’attuale provvedimento occorre scaricare l’ultimo bollettino settimanale dell’Agcm.