La legge di Stabilità ha definitivamente confermato che la riscossione dell’imposta/tassa/canone RAI avverrà a partire dal 1 gennaio 2016 con addebito nella bolletta elettrica in dieci rate annuali (sei per il primo anno con partenza dal mese luglio). Come al solito proprio allo scoccare della rivoluzione le informazioni scarseggiano e gli interrogativi aumentano di ora in ora. Centinaia le chiamate che Assoutenti ha ricevuto nelle ultime settimane, tutte di contribuenti-utenti confusi che giustamente pretendono di capire cosa cambia e come muoversi per non diventare evasori fiscali o ritrovarsi a pagare un’imposta non dovuta.
Tra il caos generale, Assoutenti, si è organizzata per far partire una campagna di tutela dei consumatori e nel contempo ha predisposto un vademecum, una guida semplice per dissipare i dubbi dei consumatori e metterli in guardia sulle nuove modalità di riscossione.
- Chi e Quando dovrà pagare il “canone Rai” 2016?
Dovranno pagare il canone tutti coloro i quali risiedono in un immobile e hanno intestata la bolletta della luce. Nella prima fattura elettrica successiva al 1º luglio 2016 verranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute del “canone Rai” (cioè le prime 6 delle 10 totali, per un importo di euro 60,00). Le ulteriori 4 verranno addebitate nelle successive fatture bimestrali della luce di settembre e di novembre. L’addebito bancario (RID), già autorizzato per la luce, si intende autorizzato anche per il canone.
- Canone RAI e utenze elettriche
Per le nuove utenze, la compagnia che eroga la fornitura di corrente elettrica dovrà – al momento della stipula del contratto – raccogliere la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura, e il cliente sarà tenuto a comunicare ogni successiva variazione. Per le utenze già attive, la legge prevede una presunzione di detenzione di una tv. E se così non fosse? Ecco che arriviamo ad una delle domande più frequenti…
- Cosa devono fare coloro che non detengono alcun apparecchio televisivo e non sono “contribuenti-abbonati” Rai?
Dovranno darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate e per conoscenza al proprio gestore elettrico con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (il modulo sarà fornito dall’Agenzia entro luglio 2016). Attenzione, aspettate istruzioni e non compilate moduli fai da te! Chi non possiede Tv e avrà inoltrato il modulo previsto non avrà addebitato “il canone” in bolletta e ogni errato addebito dovrà essere stornato.
- Chi non ha il televisore, ma possiede pc, smatphone o similari deve pagare?
No. La Rai ha rinunciato al canone su pc, tablet e smartphone. Quindi niente canone per gli apparecchi che consentono l’ascolto e/o la visione di programmi radiotelevisivi via internet e non tramite la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare.
- Vivo in un appartamento ammobiliato in cui è presente un apparecchio non di mia proprietà: chi deve versare il canone tv?
Al versamento dell’imposta è obbligato l’affittuario e non il proprietario, in quanto “detentore” dell’apparecchio (art. 1 R.D.L. 21/2/1938 n.246) anche se non è il suo.
- Ho una seconda casa: devo pagare un altro canone tv?
No. Il canone è dovuto una solo volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto o dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
- Come devono comportarsi coloro che invece sono già abbonati e non intendono più pagare il canone?
Potranno cessare l’abbonamento denunciando la cessione del proprio televisore (regalo, vendita, rottamazione, furto etc.) inviando all’Agenzia delle Entrate e per conoscenza al proprio fornitore di energia elettrica una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (anche in questo caso attendere il modulo che verrà reso disponibile dall’Agenzia entro luglio 2016). La disdetta può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno, e vale a partire dall’anno successivo (o dal semestre successivo, nel caso di pagamenti semestrali).
- E coloro che hanno già disdetto l’abbonamento a seguito di suggellamento del televisore?
Probabilmente riceveranno l’addebito in bolletta in quanto a partire dal 2016 la procedura di suggellamento non esiste più. Sarà quindi necessario disfarsi definitivamente e fisicamente del televisore suggellato per non pagare il canone. Anche in questo caso, si dovrà inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, denunciando la cessione dell’apparecchio.
Ecco svelati i più importanti dei numerosi aspetti confusi, se vi servono altre informazioni scriveteci a canonerai@assoutenti.it vi daremo risposte corrette in attesa di tutti i chiarimenti che, ironia della sorte, a quanto pare dobbiamo rassegnarci ad avere a rate dalla Agenzia della Entrate, proprio come il Canone Rai.