Assoutenti chiede modifica legge sui pignoramenti

0
928
pignoramento

pignoramentoCOMUNICATO STAMPA

 

In relazione alle notizie giornalistiche di questi giorni riguardanti il rinvio a giudizio di dipendenti equitalia per fatti contestati prima della costituzione della società e le modalità dei pignoramenti e di utilizzo degli altri mezzi di riscossione coattiva, Assoutenti, nel rendere testimonianza circa il positivo lavoro fatto in questi anni da Equitalia, la nuova società di riscossione costituita da Agenzia delle Entrate e INPS subentrata a Gestline, che ha ampiamente accolto e attuato i suggerimenti migliorativi proposti dai consumatori,

 

HA AVVIATO LE SEGUENTI INIZIATIVE

1) modifica agli articoli della legge tributaria in sede di conversione in legge del decreto mille proroghe (hanno aderito i parlamentari Biasotti, Bornacin, Mondello, Musso, Paladini, Tullo)

Per ragioni di equità e al fine di non creare maggior danno al contribuente inadempiente oggetto di provvedimenti coattivi si propone l’introduzione di due semplici modifiche alle disposizioni in materia di accertamento e riscossione previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602:

“il comma 11 dell’art’articolo 79 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 viene così modificato: Il prezzo base dell’incanto viene stabilito con perizia dell’ufficio del territorio. I costi della perizia si assommano all’ammontare del debito per cui si procede all’espropriazione. Il comma 2 è soppresso.

“dopo l’ultimo comma dell’art 72bis inserire: il pignoramento presso terzi di crediti deve essere autorizzato in ogni caso dal Giudice.

va evidenziato che il bene pignorato viene venduto al pubblico incanto al valore catastale con base d’asta di modesto importo costituendo così un indubbio danno sia per il debitore che per l’agenzia di riscossione in quanto entrambi trovano, nella generalità dei casi, compratori disposti a offrire, al massimo, ben meno della metà del valore reale dell’immobile contrariamente a quanto avviene per gli incanti derivanti da ipoteche giudiziali per i quali la base d’asta è obbligatoriamente definita sulla base di perizia erariale disposta dal tribunale. Tutto ciò danneggia sia il contribuente-debitore riducendone la possibilità di fronteggiare il debito, tanto più se ingente, e limitando gravemente il valore del suo patrimonio costituito nel tempo, sia l’agenzia di riscossioni costretta ad adottare più procedure di coazione e espropriazione e nel peggiore dei casi non trovare soddisfazione completa per i debiti iscritti a ruolo. Da ultimo l’entrata in vigore dell’art. 72 bis del citato DPR impone una vera e propria azione di tutela volta a garantire i contribuenti a reddito fisso da prelievi “occulti” di parte dello stipendio ( un quinto) a fini coattivi.

2) richiesta di incontro urgente del tavolo prefettizio per proporre l’istituzione di un segretariato sociale che esamini le pratiche oggetto dei provvedimenti coattivi (pignoramenti, cessione del quinto dello stipendio)prima della loro attuazione.

Ge, 31.01.2011 assoutenti

 

Per doverosa conoscenza si riporta per esteso l’attuale articolo.

Art. 79 – Prezzo base e cauzione

[1] Il prezzo base dell’incanto è pari all’importo stabilito a norma dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

[2] Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l’attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell’ufficio del territorio.